Regolamento

REGOLAMENTO O.T.O.D.I.

Ortopedici e Traumatologi Ospedalieri d’Italia
Ultima rev. 5 OTTOBRE 2022

1. La Confederazione OTODI.
L’Associazione degli Ortopedici Traumatologi Ospedalieri D’Italia, in sigla O.T.O.D.I., rappresenta
la confederazione delle Associazioni di Ortopedici Traumatologi Ospedalieri Regionali che vi
fanno richiesta di adesione. La richiesta di adesione deve essere formalizzata per iscritto ed
inviata alla segreteria OTODI (c/o LCF Congress Factory Srl) con raccomandata a/r o PEC
(otodi@legalmail.it) e dovrà contenere:
Richiesta di adesione;
Statuto sociale ed eventuali regolamenti di attuazione;
Organi e cariche sociali;
Logo dell’Associazione regionale.
La domanda (corredata dei previsti allegati) verrà vagliata dalla segreteria che valuterà, con
l’ausilio dei professionisti OTODI, la conformità e la rispondenza dello Statuto e regolamenti alle
direttive sociali e professionali nazionali nonché ai principi ispiratori e alle regole di
comportamento indicati di seguito e nello Statuto dell’OTODI.
La segreteria potrà richiedere l’integrazione della documentazione o concludere l’istruttoria
richiedendo l’approvazione del Consiglio Direttivo.
OTODI comunicherà ufficialmente all’Associazione regionale l’avvenuta adesione.
La documentazione rimarrà depositata presso la Segreteria Nazionale. OTODI potrà
successivamente verificare che gli statuti delle Associazioni regionali e lo svolgimento della loro
vita associativa siano conformi ai principi contenuti nel proprio statuto e nei propri regolamenti.
Gli Statuti delle associazioni regionali e le eventuali modificazioni debbono essere coerenti con
lo Statuto OTODI e saranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo che ne verificherà
l’adeguatezza e la conformità.
OTODI potrà richiedere alle Associazioni Regionali l’adozione di un riferimento di appartenenza
alla Confederazione, ad esempio attraverso l’utilizzo anche del logo OTODI o l’indicazione di
adesione alla Confederazione.
Con riferimento alle Associazioni Regionali già iscritte, la Segreteria Nazionale vaglierà la
documentazione presente e dovrà richiedere la loro integrazione se carente e/o la loro modifica
alla luce della trasmigrazione della OTODI negli ETS (Enti del Terzo Settore) e degli obblighi o
indicazioni sanciti nel CTS (Codice del Terzo Settore).
Le Associazioni regionali dovranno rispondere e integrare la documentazione entro 60 giorni
salvo che non si tratti di modifica statutaria che potrà avvenire entro la data del 31.12 riferita
all’anno della richiesta.
OTODI, oltre alle proprie attività statutarie, dovrà esercitare le seguenti attività rivolte agli enti
regionali associati:
monitoraggio dell’attività anche con riguardo al loro impatto sociale e richiedere alle
associazioni regionali una relazione annuale di riepilogo delle attività sociali esercitate, delle
iniziative formative, divulgative promosse sul territorio;
Promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di
assistenza amministrativa, contabile, fiscale, giuridica.
2) Principi Ispiratori e regole di comportamento di OTODI
La Confederazione degli Ortopedici Traumatologi Ospedalieri d’Italia si riconosce nella
tradizione libera e democratica dell’associazionismo e, in questo spirito, informa il proprio
statuto e i propri regolamenti ai seguenti principi:
a) la libertà associativa come aspetto della libertà della persona e dei gruppi sociali;
b) il pluralismo, quale conseguenza della libertà politica, economica, professionale, e fonte di sviluppo per le persone e per l’intera società civile;
c) la democrazia interna, quale regola fondamentale per l’Organizzazione;
d) la solidarietà tra le Associazioni regionali che si riconoscono nella Confederazione;
e) l’eguaglianza fra gli associati e fra le associazioni aderenti e la loro pari dignità,
indipendentemente dal numero degli iscritti di un’associazione regionale.
Principi Ispiratori e regole di comportamento delle Associazioni Regionali.
3) Ruolo delle Associazioni Regionali
L’Associazione Regionale provvede autonomamente al suo funzionamento, garantendosi
l’autonomia finanziaria con le iscrizioni e l’organizzazione degli eventi di carattere regionale.
Svolge attività di ricerca e formazione professionale e promuove l’immagine della OTODI a livello
territoriale regionale.
Designa o nomina propri rappresentanti o delegato in consessi, enti, organismi o commissioni
regionali nella propria Regione;
Rappresenta regionalmente la Confederazione favorendo la diffusione e la realizzazione di
programmi e progetti programmati dalla OTODI;
Svolge tutti gli altri compiti ad essa demandati dalle deliberazioni dei propri organi e di quelli
della Confederazione;
Può promuovere in ambito regionale, acquisito il parere vincolante della Confederazione, la
costituzione di enti, istituti e società non lucrative utili e funzionali al perseguimento degli scopi
previsti nel presente regolamento e nello statuto.
4)
È auspicabile che il Consiglio Direttivo di ogni Associazione Regionale resti in carica per un
periodo di 2 anni.
5)
Le Associazioni attualmente confederate sono: Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna, Veneto,
Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Puglia e Lucania, Calabria, Sicilia,
Sardegna, Liguria, Umbria, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige.
6)
Alla O.T.O.D.I. è ammessa una sola Associazione di Ortopedici Traumatologi Ospedalieri per ogni
Regione.
7)
Le regioni in cui il numero degli Ortopedici ospedalieri non sia significativo per la formazione
dell’associazione regionale, possono chiedere al Direttivo la possibilità di consociarsi ad una
delle regioni limitrofe già confederata.
8)
I Presidenti Regionali sono responsabili delle iscrizioni dei soci e dei dati trasmessi ad OTODI.
L’unica modalità di iscrizione riconosciuta da O.T.O.D.I. è attraverso la scheda online nel sito
www.otodi.it che garantisce l’approvazione della privacy secondo la normativa vigente.
I Presidenti Regionali ricevono il giorno 1 di tutti i mesi la lista dei soci della regione aggiornata
a quel momento, al fine di provvedere al sollecito del pagamento della quota regionale, secondo
il regolamento adottato nella regione.
La privacy sottoscritta ha validità 3 anni. Alla scadenza il socio dovrà iscriversi nuovamente alla
Società Scientifica, compilando la scheda online.
Nel corso dei 3 anni il socio potrà inviare alla segreteria soci una mail comunicando eventuali
variazioni dei dati anagrafici e professionali, la segreteria provvederà ad aggiornare il database.
9)
È previsto il versamento da parte delle Regioni a O.T.O.D.I. Nazionale, di una quota annuale,
corrispondente al numero degli iscritti al 1° dicembre dell’anno di iscrizione.
Ciascuna regione dovrà versare con bonifico bancario sul conto corrente di O.T.O.D.I. il
corrispettivo di euro 10,00 a socio entro e non oltre il 15 dicembre dell’anno di riferimento.
L’entità della singola quota nazionale viene definita dall’Assemblea O.T.O.D.I. su proposta del
Consiglio Direttivo ed attualmente è di euro 10,00.
10)
Sospensione dell’associazione regionale.
Saranno motivo di sospensione dell’associazione regionale:
il mancato versamento annuale della quota regionale fino a regolarizzazione della propria
posizione debitoria;
il mancato rispetto dello statuto o del regolamento OTODI nonché il mancato adeguamento
dello Statuto (dell’associazione regionale) allo spirito contenuto nello Statuto e regolamento
OTODI;
la mancata partecipazione del Presidente o di altro delegato alle riunioni del CD OTODI.
11)
Per le Regioni dove non esiste una Associazione Regionale è possibile l’iscrizione individuale con
la quota stabilita per la partecipazione alla O.T.O.D.I. Tale quota equipara l’iscritto a tutti gli
iscritti di Associazioni Regionali ma non dà diritto all’organizzazione autonoma della Convention
Nazionale. In tal caso la domanda di iscrizione va fatta al Consiglio Direttivo Nazionale che, con
approvazione dell’Assemblea Ordinaria, concederà o meno l’iscrizione. La domanda deve essere
completa di tutti i dati anagrafici con recapiti telefonici, postali e telematici, anno di laurea, titoli,
domicilio e sede di lavoro.
12)
Nell’eventuale formazione dell’Associazione Regionale, che entrerà a far parte della
Confederazione, il singolo iscritto farà parte automaticamente dell’Associazione Regionale.
13)
Per il Socio non è possibile essere iscritto a più Associazioni Regionali confederate alla O.T.O.D.I.
14)
Gli Associati in regola con le quote associative hanno diritto:
1. a partecipare alle assemblee ordinarie e straordinarie con diritto di voto e di elezione;
2. all’abbonamento a “Lo Scalpello Journal”;
3. a partecipare all’attività scientificoformativa O.T.O.D.I.;
4. ad avvalersi dei servizi istituzionali dell’O.T.O.D.I. (sito, segreteria organizzativa ecc.);
5. a partecipare come relatore ed organizzatore della Convention Nazionale e del Trauma
Meeting, nel rispetto dell’art. 9;
6. ad agevolazioni nell’iscrizione alla Convention Nazionale e del Trauma Meeting, nella misura
e secondo le modalità stabilite dai Presidenti dei rispettivi eventi.
15) L’Assemblea (statuto art. 11)
Qualsiasi modifica o integrazione al presente regolamento dovrà essere approvato in Assemblea
Ordinaria con le maggioranze previste dall’art. 11.4 dello Statuto sociale.
Le modifiche o integrazioni potranno essere proposte dai singoli soci ma dovranno ricevere
l’approvazione del Consiglio Direttivo per poter essere inserite all’ordine del giorno
assembleare., proposte da qualsiasi socio.