Maestro Prof. Vittorio Salvi
Ricordando l’enorme impegno profuso per la Societa’ Otodi ci uniamo con affetto e dolore al cordoglio della famiglia per la perdita dell’insigne Maestro Prof. Vittorio Salvi
Il Presidente OTODI
Prof Alberto Belluati
Raccolta Ultime Notizie relative al mondo O.T.O.D.I. e a quello dell’Ortopedia e Traumatologia in ambito Ospedaliero e non
Ricordando l’enorme impegno profuso per la Societa’ Otodi ci uniamo con affetto e dolore al cordoglio della famiglia per la perdita dell’insigne Maestro Prof. Vittorio Salvi
Il Presidente OTODI
Prof Alberto Belluati
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua, con Delibera del 07/07/2016, ha deciso che le disposizioni previste per i liberi professionisti in materia di attribuzione dei crediti verranno applicate a tutti gli operatori sanitari. Viene quindi data la possibilità di acquisire, per singolo anno, i crediti in maniera flessibile.
Oltre alle modalità di acquisizione dei crediti ECM definiti nella Determina del 23 luglio 2014 – 10 ottobre 2014 ai liberi professionisti sono riconosciuti crediti ECM per attività individuali di autoapprendimento quali:
utilizzazione individuale di materiali durevoli e sistemi di supporto per la formazione continua preparati e distribuiti da Provider accreditati (non è richiesta l’azione di guida o di supporto di un tutor ma esclusivamente i processi di valutazione – verifica dell’apprendimento).
lettura di riviste scientifiche, di capitoli di libri e di monografie non preparati e distribuiti da Provider accreditati ECM e privi di test di valutazione dell’apprendimento con il limite del 10% dell’obbligo formativo individuale triennale (fino ad un massimo di 15 crediti nel triennio).
Le richieste di riconoscimento di questa tipologia di crediti ECM devono essere trasmesse al Co.Ge.A.P.S.:
per professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate, dagli Ordini, Collegi e Associazioni Professionali a cui sono iscritti.
per professionisti sanitari che svolgono professioni sanitarie regolamentate, ma non ordinate e non iscritti alle Associazioni,direttamente dal soggetto interessato tramite il portale del Co.Ge.A.P.S.
Resta invariato l’obbligo formativo previsto per ogni singolo professionista del sistema sanitario
Link fonte: http://www.med3.it/it/node/133
Bari 12-13 Maggio 2016
21 Maggio 2015
Gentile Socio OTODI,
Le ricordiamo che nell’ambito del 46° Congresso Nazionale OTODI che si terrà a Olbia nei giorni 7 e 8 maggio 2015, è prevista l’Assemblea Generale dei Soci OTODI:
VENERDI 8 MAGGIO 2015 H. 13,15 Auditorium Geovillage hotel, Circonvallazione Nord Olbia
Ordine del giorno:
1) Modifica regolamento OTODI
2) Riepilogo assegnazione congressi societari futuri
3) Rivista Lo Scalpello, aggiornamento volumi 2015-2016
4) Rendiconto finanziario Società OTODI
5) Nomina CD OTODI 2015-2017
6) Varie ed eventuali
Il seggio elettorale per le votazioni del rinnovo del Consiglio Direttivo OTODI 2015-2017 rispetterà la seguente apertura:
sede: Geovillage hotel, Circonvallazione Nord Olbia – sala Votazioni
Giovedì 7 maggio 2015: dalle h. 13,00 alle h. 18,00
Venerdi 8 maggio 2015: dalle h. 8,30 alle h. 11,00
Potranno votare i soci in regola con il pagamento della quota associativa 2014.
Restiamo a disposizione per fornire ogni eventuale ulteriore informazione fosse utile e, in attesa di incontrarla presto a Olbia, inviamo molti cordiali saluti.
Segreteria Nazionale Soci OTODI
segreteria@otodi.it
Tel 051 19936160
Fax 051 19936700
Arriva una sentenza che ribalta venti anni di cause contro i medici. Per il Tribunale di Milano la malpractice va rivoluzionata alleggerendo i rischi che gravano su centinaia di migliaia di medici ospedalieri. Secondo i giudici meneghini spetta al paziente provare la colpa del medico. E, per quanto riguarda la prescrizione, il malato che voglia agire in giudizio per ottenere il risarcimento non ha più dieci anni a disposizione ma solo cinque.
Il tribunale di Milano rivoluziona il sistema della responsabilità civile: nelle cause civili di malasanità, ricade sul paziente l’onere di provare la colpa del medico, e per agire in giudizio ci sono non più dieci anni di tempo ma solo cinque. La sentenza di fatto cambia un ventennio di giurisprudenza italiana a favore dei camici bianchi determinando due importanti novità per i pazienti in causa.La sentenza qualifica la responsabilità del medico ospedaliero come «extracontrattuale da fatto illecito» (articolo 2.043 Codice), e non «contrattuale» (articolo 1.128) come avveniva per il medico in base alla teoria del «contatto sociale» e per l’ospedale in base all’idea di contratto obbligatorio atipico di «assistenza sanitaria» perfezionabile già con la sola accettazione del malato in ospedale. L’effetto era che spesso il medico vedeva porre a suo carico l’obbligazione di risarcire il danno anche quando non era in grado di provare che avesse ben operato o che il danno fosse derivato dauna causa a lui non imputabile.
Ma «tale inquadramento – ragiona ora il Tribunale milanese in un caso di paralisi di corde vocali nel 2008 al Policlinico di Milano, risarcito con 44.000 euro -, unito all’accresciuta entità dei risarcimenti liquidati, ha indubitabilmente comportato una maggiore esposizione di tale categoria professionale al rischio di dover risarcire danni anche ingenti, con proporzionale aumento dei premi assicurativi. Ed ha involontariamente finito per contribuire all’esplosione del fenomeno della cosiddetta “medicina difensiva” come reazione al proliferare delle azioni di responsabilità promosse contro i medici»
Esattamente quanto nel 2012 si propose di arginare il comma 1 dell’articolo 3 del decreto legge dell’allora ministro della Sanità nel governo Monti, Renato Balduzzi, oggi neocomponente del Consiglio Superiore della Magistratura: il medico «che si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l’obbligo di cui all’articolo 2.043 del Codice civile». Quest’ultimo inciso era stato sinora depotenziato sia dai giudici di merito sia dalla Cassazione, spesso declassato quasi a svista o a equivoco del legislatore.
Ma ora il Tribunale di Milano non si sente «autorizzato a ritenere che il legislatore abbia ignorato il senso del richiamo alla norma cardine della responsabilità da fatto illecito», anzi il fatto che «si sia premurato di precisarlo in sede di conversione del decreto» fa escludere sia stata una svista. «Compito dell’interprete non è quello di svuotare di significato la previsione normativa, bensì di attribuire alla norma il senso che può avere in base al suo tenore letterale e all’intenzione del legislatore»: con quello che ne consegue «in tema di riparto dell’onere della prova» (cioè non è più il medico a dover provare la propria correttezza, ma il paziente a dover provare la colpa del medico), e in tema «di prescrizione quinquennale del diritto al risarcimento del danno» (5 anni invece di 10).
Per la sentenza del giudice Patrizio Gattari, che non è una fuga in avanti isolata ma una elaborazione condivisa dall’intera prima sezione civile del Tribunale, non si rischia «un’apprezzabile compressione» del diritto alla salute del paziente, perché la responsabilità di tipo contrattuale resta attivabile contro l’ospedale invece che contro il medico: anzi, secondo il Tribunale di Milano, «ricondurre la responsabilità del medico nell’alveo della responsabilità da fatto illecito dovrebbe favorire l’alleanza terapeutica fra medico e paziente, senza che venga inquinata (più o meno inconsciamente) da un sottinteso e strisciante “obbligo di risultato” al quale il medico non è normativamente tenuto, spesso alla base di scelte terapeutiche difensive, pregiudizievoli per la collettività e talvolta anche per le stesse possibilità di guarigione del malato». I criteri di imputabilità di medico e ospedale sono dunque distinti, ma, nel caso di condanna di entrambi, ospedale e medico restano chiamati in solido a risarcire il danno (articolo 2.055) perché «unico» è «il fatto dannoso».
Qual è la conseguenza pratica? Che, in caso di malasanità e di richiesta di risarcimento da parte del paziente o degli eredi della vittima, si attenua il rischio per il professionista e le altre figure ospedaliere per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera, diverso dal contratto concluso con la struttura. Con la nuova legge, infatti,il danneggiato ha il più complesso onere della prova di dimostrare tutti i fatti costitutivi dell’illecito extracontrattuale.
L’alleggerimento della responsabilità del medico, però, non diminuisce la responsabilità della struttura sanitaria che resta infatti contrattuale, anche non convenzionata con il servizio nazionale. Anche se la stessa Cassazione si è pronunciata in senso contrario, per il tribunale meneghino non vi sono dubbi.
Fonte: corriere della sera, legge per tutti
Il CIC (Collegio Italiano dei Chirurghi ) organizza a Roma il 19 e 20 giugno 2014 l’incontro “3000 Trapianti” per la celebrazione dei 3000 trapianti eseguiti al Policlinico Umberto I, Sapienza Università di Roma.
Per ulteriori informazioni http://3000trapianti.ega.it
E’ da poco disponibile presso l’editore Springer “Guida tascabile di traumatologia”, del socio OTODI Francesco Biggi. Il volume rappresenta il punto di arrivo di un impegno continuo dell’a utore in ambito traumatologico, didattico, pratico-clinico, di attività scientifica e istituzionale in ambito OTODI e SIOT. Il libro si rivolge a ortopedici-traumatologi, specializzandi, medici di pronto soccorso, medici di medicina generale, fisiatri, tecnici della riabilitazione, personale dell’area emergenza/urgenza. Per maggiori informazioni, cliccare sulla copertina.
OTODI ha aderito all’iniziativa promossa da CIC:
I Chirurghi per la tua Salute
SEDE: Via Piangipane 141, int. 7, 44121 Ferrara
TEL: +39 0532 1883439
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